Art. 47-bis
I competenti uffici dell'Agenzia del territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari ((e ai soggetti da essi incaricati)) le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attivita' di cui all'articolo 79, comma 2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita e' curata dai concessionari, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro.
Testo vigente dal 22 agosto 2008 al 1 gennaio 2027 · versione 88 su Normattiva