Art. 58

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Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento esecutivo esattoriale sono ridotti a meta' e prenotati a debito per il recupero in confronto della parte soccombente, quando questa non sia l'esattore. L'esattore non puo' abbandonare il procedimento esecutivo in seguito al pagamento del suo credito ma deve proseguire gli atti per il recupero delle tasse e dei diritti prenotati a debito. In difetto ne risponde in proprio.

Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 1 luglio 1999 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art58 · fonte su Normattiva