Art. 68
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 ottobre 1973 al 1 luglio 1999. Leggi il testo vigente →
Il verbale di pignoramento deve essere notificato al debitore. La notificazione, quando al pignoramento assiste il debitore o un suo rappresentante, si esegue mediante consegna allo stesso di una copia del verbale.
Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 1 luglio 1999 · versione 0 su Normattiva