Art. 69
Nel secondo incanto, salvo quanto previsto dall'articolo 539 del codice di procedura civile, i beni sono venduti al miglior offerente ad un prezzo non inferiore alla meta' del prezzo base del primo incanto.
Testo vigente dal 1 luglio 1999 al 1 gennaio 2027 · versione 62 su Normattiva