Art. 71
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Se il valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa o di mercato il prezzo base e' quello indicato nel verbale di pignoramento. Tuttavia, quando l'esattore lo ritenga opportuno o quando ne abbia fatto richiesta il debitore e in ogni caso per gli oggetti preziosi, il prezzo base e' fissato da uno stimatore designato dal segretario comunale. Nel secondo incanto i beni, ad eccezione degli oggetti preziosi, sono venduti al miglior offerente ad un prezzo non inferiore alla meta' del prezzo base.
Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 1 luglio 1999 · versione 0 su Normattiva