Art. 72
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1998 al 1 luglio 1999. Leggi il testo vigente →
Testo vigente dal 1 gennaio 1998 al 1 luglio 1999 · versione 56 su Normattiva
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Spiegazione
Spiegazione generata
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4 versioni dal 1973
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - DISPOSIZIONI APPLICABILI - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE - PIGNORAMENTO - PRESSO TERZI Esecuzione esattoriale - Omessa sottoscrizione dell'atto di pignoramento - Invalidità o inesistenza dell'atto - Esclusione - Riferibilità dell'atto dall'agente della riscossione - Sufficienza - Fattispecie.
In tema di esecuzione esattoriale, l'omessa sottoscrizione del pignoramento da parte del funzionario competente non ne comporta l'invalidità né tantomeno l'inesistenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di atto redatto e notificato su supporto cartaceo, ovvero di documento originariamente analogico che sia stato successivamente trasmesso in formato digitale, ovvero ancora nativo digitale, giacché la firma non ne costituisce requisito necessario, essendo sufficiente l'inequivocabile riferibilità del medesimo all'agente della riscossione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente l'atto di pignoramento, considerandolo quale mera copia informatica non certificata conforme all'originale, poiché il documento allegato al messaggio PEC di notifica era in formato "pdf", anziché "p7m", che identifica i file "pdf" con firma digitale in formato CAdES). 67 <!-- pag. 68 -->
Riguarda ancheart. 22 Codice dell’amministrazione digitale
Precedenti: 633371-01, 656365-01, 648132-02
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - DISPOSIZIONI APPLICABILI - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE - PIGNORAMENTO - PRESSO TERZI Pignoramento esattoriale ex art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973 - Crediti nascenti da rapporto di conto corrente bancario - Saldo attivo - Vincolo ex art. 546 c.p.c. - Sussistenza - Maturazione entro sessanta giorni dalla notificazione dell'ordine di pagamento - Necessità - Natura positiva o negativa del saldo al momento del pignoramento - Irrilevanza.
Nel pignoramento esattoriale ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, avente ad oggetto crediti derivanti da un rapporto di conto corrente bancario, il saldo attivo è soggetto al vincolo ex art. 546 c.p.c. e dev'essere versato dalla banca terza pignorata direttamente all'agente della riscossione, anche se maturato dopo il pignoramento, quanto meno se (e nella misura in cui) esso si determini nei sessanta giorni dalla notificazione al terzo dell'ordine di pagamento diretto, indipendentemente dal fatto che, al momento di tale notificazione, il saldo stesso fosse negativo o positivo e che, in tale ultimo caso, il relativo credito sia stato già versato all'agente della riscossione.
Riguarda ancheart. 546 Codice di procedura civile
Precedenti: 662540-01, 662264-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
In tema di esecuzione esattoriale, l'omessa sottoscrizione del pignoramento da parte del funzionario competente non ne comporta l'invalidità né tantomeno l'inesistenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di atto redatto e notificato su supporto cartaceo, ovvero di documento originariamente analogico che sia stato successivamente trasmesso in formato digitale, ovvero ancora nativo digitale, giacché la firma non ne costituisce requisito necessario, essendo sufficiente l'inequivocabile riferibilità del medesimo all'agente della riscossione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente l'atto di pignoramento, considerandolo quale mera copia informatica non certificata conforme all'originale, poiché il documento allegato al messaggio PEC di notifica era in formato "pdf", anziché "p7m", che identifica i file "pdf" con firma digitale in formato CAdES). 67 <!-- pag. 68 -->
Rv. 677799-01
Nel pignoramento esattoriale ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, avente ad oggetto crediti derivanti da un rapporto di conto corrente bancario, il saldo attivo è soggetto al vincolo ex art. 546 c.p.c. e dev'essere versato dalla banca terza pignorata direttamente all'agente della riscossione, anche se maturato dopo il pignoramento, quanto meno se (e nella misura in cui) esso si determini nei sessanta giorni dalla notificazione al terzo dell'ordine di pagamento diretto, indipendentemente dal fatto che, al momento di tale notificazione, il saldo stesso fosse negativo o positivo e che, in tale ultimo caso, il relativo credito sia stato già versato all'agente della riscossione.
Rv. 676643-01
Collegamenti
Art. 169
di fitti o pigioni (articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) 1. L'atto di pignoramento di fitti o pigioni dovuti da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati contiene, in luogo della citazione di cui all'articolo…
Art. 13 — Art. 41, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281
Ove l'ente creditore abbia oppignorato pigioni o fitti gia' scaduti, l'affittuale o l'inquilino dovra' pagare l'ammontare del debito per il quale si e' proceduto, degli accessori e delle spese, nel termine di quindici giorni dopo il pignoramento, e sino alla concorrenza…
Art. 72-bis — Pignoramento dei crediti verso terzi
… fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo 72-ter del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi puo' contenere, in luogo della citazione di …
Art. 9 — Art. 37, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281
Salvo la omissione del precetto, nulla e' innovato alla procedura ordinaria quanto al pignoramento dei beni mobili presso terzi e all'assegnazione di crediti in pagamento. L'ente creditore pero' puo' valersi dell'ufficiale giudiziario o dell'usciere di cui all'art…
Art. 543 — Forma del pignoramento
Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti. (144) L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore…
Art. 73 — Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi
Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, se il terzo, presso il quale il concessionario ha proceduto al pignoramento, si dichiara o e' dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, il giudice dell'esecuzione ordina la …
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art72 · fonte su Normattiva