Art. 76 — Espropriazione immobiliare
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L'atto di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore contiene, in luogo della citazione di cui al n. 4) dell'art. 543 del codice di procedura civile, l'ordine all'affittuario o all'inquilino di pagare direttamente all'esattore i fitti o pigioni scaduti nel termine di quindici giorni dalla notifica ed i fitti o pigioni da scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito esattoriale. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.
Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 1 luglio 1999 · versione 0 su Normattiva