Art. 76Espropriazione immobiliare

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Il concessionario puo' procedere all'espropriazione immobiliare se ((l'importo complessivo del credito per cui si procede supera)) complessivamente tre milioni di lire. Tale limite puo' essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passivita' ipotecarie aventi priorita' sul credito per il quale si procede, e' inferiore all'importo indicato nel comma 1.

Testo vigente dal 9 giugno 2001 al 1 gennaio 2003 · versione 69 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art76 · fonte su Normattiva