Art. 76
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Il concessionario puo' procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente tre milioni di lire. Tale limite puo' essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze. 59 Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passivita' ipotecarie aventi priorita' sul credito per il quale si procede, e' inferiore all'importo indicato nel comma 1.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 dicembre 2002, n. 289
59La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 16-bis, comma 1, lettera a)) che "il limite di importo di cui all'articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' ridotto a cinquemila euro".
Testo vigente dal 1 gennaio 2003 al 3 dicembre 2005 · versione 71 su Normattiva