Art. 76
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Il concessionario puo' procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ((ottomila euro)). Tale limite puo' essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passivita' ipotecarie aventi priorita' sul credito per il quale si procede, e' inferiore all'importo indicato nel comma 1.
Testo vigente dal 3 dicembre 2005 al 29 gennaio 2009 · versione 78 su Normattiva