Art. 77 — Iscrizione di ipoteca
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 ottobre 1973 al 1 luglio 1999. Leggi il testo vigente →
Se la procedura presso terzi promossa nei confronti dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e di ogni altro ente assoggettato al controllo della Corte dei conti ha avuto, in tutto o in parte esito negativo, gli indicati enti non possono effettuare pagamenti, a favore del contribuente, per un periodo di cinque anni dalla data della dichiarazione prevista dall'art. 547 del codice di procedura civile, se questi non prova, con certificato rilasciato dall'esattoria, l'avvenuto pagamento delle imposte per le quali si e' proceduto. La disposizione non si applica a pagamenti corrispondenti a crediti dichiarati impignorabili per legge.
Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 1 luglio 1999 · versione 0 su Normattiva