Art. 82

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Almeno venti giorni prima di quello fissato per il primo incanto l'avviso di vendita e' inserito nel foglio degli annunci legali della provincia ed e' affisso, a cura dell'ufficiale esattoriale, alla porta esterna della pretura e all'albo del comune o dei comuni nel cui territorio sono situati gli immobili. Su istanza del debitore o dell'esattore il pretore puo' ordinare, quando ne ravvisi l'utilita', che degli incanti sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali ovvero con altre opportune forme di pubblicita' commerciale a spese della parte richiedente. L'avviso deve essere inoltre notificato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per il primo incanto, ai direttari o nudi proprietari ed ai creditori aventi diritti di prelazione sugli immobili pignorati, giusta le risultanze dei certificati ed elenchi rilasciati all'esattore, ai sensi dell'art. 57, in data non anteriore di oltre trenta giorni da quella di inserzione dell'avviso nel foglio degli annunci legali. Nell'ipotesi prevista dall'art. 79, secondo comma, l'avviso deve essere notificato anche al nuovo proprietario.

Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 1 luglio 1999 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art82 · fonte su Normattiva