Art. 88

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Nel termine di tre giorni dalla vendita l'aggiudicatario deve pagare il prezzo dovuto al cancelliere della pretura, che lo deposita nelle forme dei depositi giudiziari. Se nell'esecuzione non sono intervenuti altri creditori aventi diritto di prelazione prevalente o concorrente con quello dell'esattore, il pretore dispone immediatamente il pagamento della somma spettante all'esattore. L'eventuale eccedenza e' dal cancelliere depositata a norma del comma precedente ai fini della distribuzione ovvero, se non vi e' stato intervento di creditori, restituita all'espropriato.

Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 1 luglio 1999 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art88 · fonte su Normattiva