Art. 95Violazione dell'obbligo delle ritenute alla fonte

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Chi non opera in tutto o in parte le ritenute alla fonte e' soggetto alla sopratassa pari al venti per cento dell'ammontare non trattenuto, salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 92 quando sia stato omesso il versamento.

Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 1 aprile 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art95 · fonte su Normattiva