Art. 95
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Chi non opera in tutto o in parte le ritenute alla fonte e' soggetto alla sopratassa pari al venti per cento dell'ammontare non trattenuto, salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 92 quando sia stato omesso il versamento.
Testo vigente dal 16 ottobre 1973 al 1 aprile 1998 · versione 0 su Normattiva