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E' autorizzata la spesa fino a lire 850 milioni per far fronte al pagamento della indennita', che sara' esente da oneri fiscali di qualsiasi specie, relativa alla risoluzione consensuale della concessione della ferrovia Sondrio-Tirano. L'atto da stipulare con il concessionario della ferrovia per la risoluzione della concessione sara' approvato e reso esecutorio con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, sentito il Consiglio di Stato.

Testo in vigore dal 1 aprile 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;325~art1 · fonte del testo