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Nei confronti del personale e degli assuntori della ferrovia Sondrio-Tirano, nonche' della Cassa soccorso, si applicheranno, a decorrere dalla data della inclusione della predetta linea, nella rete delle Ferrovie dello Stato, le disposizioni previste dalla legge 30 aprile 1959, n. 286, modificata, con legge 21 dicembre 1959, n. 1143, rispettivamente per il personale per gli assuntori e per la Cassa soccorso delle ferrovie indicate nelle leggi medesime.

Testo in vigore dal 1 aprile 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;325~art3 · fonte del testo