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All'onere massimo di lire 850 milioni si provvede, per lire 200 milioni, con riduzione, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 538 dello stato di previsione della spesa dal Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61 e, per la differenza, con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1961-62. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 1 aprile 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;325~art4 · fonte del testo