Gli uffici di sanita' di cui all'articolo 28 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, hanno sede ad Ancona (porto), Bari (porto), Brindisi (porto), Cagliari (porto), Catania (porto), Genova (porto), Livorno (porto), Messina (porto), Varese (aeroporto Malpensa), Napoli (porto), Roma (aeroporto Fiumicino), Palermo (porto), Taranto (porto), Trieste (porto), Venezia (porto), Imperia (porto), Pescara (porto), Salerno (porto), Trapani (porto), La Spezia (porto), Ravenna (porto), Savona (porto), Pesaro (porto), Reggio Calabria (porto), Roma (porto Fiumicino), Siracusa (porto), Bologna (aeroporto Panigale), Torino (aeroporto Caselle). I predetti uffici, fermi restando i compiti loro spettanti in base alle leggi e ai regolamenti, sovrintendono anche ai servizi sanitari negli altri porti, aeroporti e posti di confine terrestre, indicati con decreto del Ministro per la sanita'.

Testo vigente dal 20 maggio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-04-27;174~art1 · fonte su Normattiva