Per le occorrenze di cui alla presente legge e' autorizzata la spesa annua di lire 240 milioni. All'onere relativo all'anno 1974 si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1281 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'anno medesimo, intendendosi corrispondentemente ridotta, per lo stesso anno, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, lettera A, della legge 23 gennaio 1968, n. 34. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 20 maggio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-04-27;174~art4 · fonte su Normattiva