I limiti di importo previsti dall'articolo 14, primo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, come modificati dall'articolo 18 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, sono cosi' elevati:
- 1)limiti di cui alla lettera g): fino a lire 500 milioni;
- 2)limiti di cui alla lettera h): fino a lire 500 milioni. La lettera i) del primo comma dell'articolo 14 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, e' sostituita dalla seguente: "i) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisione dei prezzi contrattuali a lavori ultimati, quando l'importo totale della revisione non sia inferiore a lire 5 miliardi o superi la meta' dell'importo contrattuale ovvero la durata dei lavori, comprensiva di eventuali proroghe o sospensioni, superi di oltre la meta' il tempo contrattuale iniziale". I limiti di importo previsti dall'articolo 17, primo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, come modificati dall'articolo 18 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, sono cosi' elevati:
- 1)limiti di cui alla lettera a): rispettivamente fino a lire 2 miliardi e lire 6 miliardi e rispettivamente fino a lire 2 miliardi e lire 3 miliardi;
- 2)limiti di cui alla lettera e): rispettivamente fino a lire 100 milioni e lire 500 milioni. La lettera g) del primo comma dell'articolo 17 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, e' sostituita dalla seguente: "g) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisione dei prezzi contrattuali a lavori ultimati, quando l'importo totale della revisione sia compreso fra lire 2 miliardi e lire 5 miliardi, non superi la meta' dell'importo contrattuale e la durata dei lavori, comprensiva di eventuali proroghe e sospensioni, non superi di oltre la meta' il tempo contrattuale iniziale". I predetti limiti di importo sono aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio di amministrazione dell'ANAS, in base all'andamento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Testo vigente dal 3 aprile 1986
