Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato
Art. 1 — Servizi, classificazione e dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato
Il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato e' addetto ai servizi relativi:
- a)agli affari generali e amministrativo-contabili;
- b)all'attivita' professionale;
- c)all'informazione e alla documentazione. Il personale di cui al precedente comma 1 e' classificato nelle qualifiche funzionali di cui all'articolo 2 della legge 1 luglio 1980, n. 312. I contingenti di qualifica sono stabiliti nella misura indicata nella tabella allegata alla presente legge. A successive eventuali variazioni si provvedera' nei modi di cui all'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Testo vigente dal 16 ottobre 1986
