Art. 3 — Organizzazione dei servizi
Le attribuzioni e l'organizzazione interna dei servizi di cui all'articolo 1 sono stabilite con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonche' le associazioni a carattere nazionale rappresentative degli avvocati e procuratori dello Stato.
Testo vigente dal 16 ottobre 1986
