Le attribuzioni e l'organizzazione interna dei servizi di cui all'articolo 1 sono stabilite con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonche' le associazioni a carattere nazionale rappresentative degli avvocati e procuratori dello Stato.

Testo vigente dal 16 ottobre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-15;664~art3 · fonte su Normattiva