Nei casi di gravi deficienze o inadempienze indicati nelle norme di attuazione, il Ministro per la marina mercantile contesta i relativi addebiti alla societa' interessata, assegnando contestualmente un congruo termine per la loro eliminazione. Trascorso inutilmente tale termine il Ministro per la marina mercantile ed il Ministro per le partecipazioni statali, di concerto con il Ministro per il tesoro, possono sciogliere gli organi sociali e procedere alla nomina di un commissario per la gestione della societa'. Il commissario provvede ad eliminare le anzidette deficienze o inadempienze ed a convocare l'assemblea per la ricostituzione degli organi sociali non appena le dette deficienze o inadempienze siano state eliminate. La gestione commissariale non puo', comunque, eccedere la durata di un anno.

Testo vigente dal 24 dicembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-12-20;684~art12 · fonte su Normattiva