((Per la riqualificazione del personale interessato dai provvedimenti di radiazione di cui al precedente articolo 6 saranno effettuati appositi corsi professionali. La durata e le modalita' di svolgimento dei corsi di cui al comma precedente saranno determinati con decreto del Ministro per la marina mercantile ai sensi delle norme vigenti in materia. Il personale partecipante ai corsi sara' imbarcato in soprannumero ed i relativi oneri saranno regolati con le convenzioni previste dal successivo articolo 17)).

Testo vigente dal 24 luglio 1977

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urn:nir:stato:legge:1974-12-20;684~art11 · fonte su Normattiva