Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, e' autorizzato a regolare con apposite convenzioni gli oneri derivanti alle societa' indicate nell'articolo 1 dai provvedimenti di attuazione del programma di cui all'articolo 6, relativi al personale, adottati dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 24 dicembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-12-20;684~art17 · fonte su Normattiva