Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, e' autorizzato a regolare con apposite convenzioni gli oneri derivanti alle societa' indicate nell'articolo 1 dai provvedimenti di attuazione del programma di cui all'articolo 6, relativi al personale, adottati dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 24 dicembre 1974
