Fermo restando il disposto dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, sono soggetti alle tasse fisse di registro ed ipotecaria di L. 10.000:

  • a)tutte le convenzioni stipulate in applicazione della presente legge;
  • b)gli atti posti in essere dalle societa' indicate negli articoli 1 e 2, dalla Societa' finanziaria marittima (FINMARE) e dall'Istituto per la ricostruzione industriale, riguardanti costruzioni, compravendite, permute, conferimenti e trasferimenti di navi, noleggi, apertura di crediti e finanziamenti, compresi le garanzie e gli aumenti di capitale.

Testo vigente dal 24 dicembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-12-20;684~art14 · fonte su Normattiva