La difesa degli amministratori e dei dipendenti dell'Istituto convenuti in giudizio civile o sottoposti ad azione penale per fatti connessi all'esercizio delle loro attribuzioni puo' essere assunta anche dai legali del ruolo professionale dell'amministrazione, ed a carico di questa, previa autorizzazione del comitato esecutivo.

Testo vigente dal 13 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-03-09;88~art16 · fonte su Normattiva