Art. 16 — Difesa legale
La difesa degli amministratori e dei dipendenti dell'Istituto convenuti in giudizio civile o sottoposti ad azione penale per fatti connessi all'esercizio delle loro attribuzioni puo' essere assunta anche dai legali del ruolo professionale dell'amministrazione, ed a carico di questa, previa autorizzazione del comitato esecutivo.
Testo vigente dal 13 marzo 1989
