Il comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti ha i seguenti compiti:

  • a)predisporre, in conformita' ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
  • b)deliberare le modalita' di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;
  • c)fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
  • d)vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonche' sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;
  • e)decidere, in unica istanza, i ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione, compresi quelli che riguardano anche contributi dovuti alla gestione di cui al successivo articolo 24; si applicano le norme sui termini di cui all'articolo 47, commi 3 e 4;
  • f)assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e abrogato.

Testo vigente dal 13 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-03-09;88~art23 · fonte su Normattiva