Art. 6 — Composizione del comitato esecutivo
Il primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e sostituito dal seguente: "Il comitato esecutivo e presieduto dal presidente dell'Istituto ed e composto, oltre che dal presidente e dai due vicepresidenti, dai seguenti membri eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno:
- 1)sei consiglieri scelti tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti;
- 2)due consiglieri scelti tra i rappresentanti dei datori di lavoro;
- 3)due consiglieri scelti per turni biennali tra i rappresentanti dei lavoratori autonomi;
- 4)i rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro in seno al consiglio di amministrazione".
Testo vigente dal 13 marzo 1989
