Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

Art. 25 — Composizione del comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti

Alla gestione istituita ai sensi dell'articolo 24 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal vicepresidente dell'Istituto scelto tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e composto oltre che dal vicepresidente medesimo, da cinque rappresentanti dei lavoratori dipendenti e da tre rappresentanti dei datori di lavoro in seno al consiglio di amministrazione, nominati dal consiglio medesimo, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti, nonche' da un rappresentante rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a primo dirigente. In caso di assenza o impedimento del presidente le funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato delegato dal presidente stesso.

Testo vigente dal 13 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-03-09;88~art25 · fonte su Normattiva