Per tutti i fondi deve essere assicurato l'equilibrio finanziario delle gestioni, ivi considerando le spese d'amministrazione dell'Istituto e gli oneri derivanti dalla presente legge. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sono adottati i necessari provvedimenti, anche attraverso l'adeguamento delle aliquote contributive.

Testo vigente dal 13 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-03-09;88~art41 · fonte su Normattiva