A decorrere dal 1› gennaio 1989 e' soppresso il fondo sociale di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903. Le attivita' e le passivita' del fondo sociale di cui al comma 1 derivanti dalla gestione dal I gennaio 1976 al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, sono assunte dalla gestione costituita ai sensi del precedente articolo 37.

Testo vigente dal 13 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-03-09;88~art40 · fonte su Normattiva