Art. 40 — Fondo sociale
A decorrere dal 1› gennaio 1989 e' soppresso il fondo sociale di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903. Le attivita' e le passivita' del fondo sociale di cui al comma 1 derivanti dalla gestione dal I gennaio 1976 al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, sono assunte dalla gestione costituita ai sensi del precedente articolo 37.
Testo vigente dal 13 marzo 1989
