A decorrere dal I gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e abrogato l'articolo 1-sexies del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, per la parte che fissa la competenza dell'INPS in materia di prestazioni gia' di pertinenza dell'ENAOLI. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 e trasferita ai comuni. Il patrimonio e le entrate della gestione speciale di cui al settimo comma del citato articolo 1-sexies sono trasferiti al Ministero del tesoro per la ripartizione tra le Regioni.

Testo vigente dal 13 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-03-09;88~art53 · fonte su Normattiva