E' fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta.

Testo vigente dal 13 marzo 1989

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 54, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3448/2026

    16 febbraio 2026
    • PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI)
    • OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI

    La comunicazione dei dati relativi alla situazione previdenziale e pensionistica, prevista dall'art. 54 della l. n. 88 del 1989, può avvenire solo su richiesta dell'interessato o di soggetti a ciò legalmente delegati, come gli istituti di patronato ex art. 8, comma 3, della l. n. 152 del 2001.

    Art. 54 · Art. 8 Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 35007/2025

    31 dicembre 2025
    • PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI)
    • OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI

    La responsabilità dell'ente previdenziale di diritto privato per aver reso all'assicurato informazioni inesatte, inerenti alla sua posizione assicurativa, può configurarsi solo laddove l'inesattezza concerna dati di fatto, che esulano dalla sfera di controllo dell'interessato e che spetta all'Ente attestare, rispetto ai quali è predicabile un legittimo affidamento nella veridicità delle notizie comunicate, e non anche in caso di erronea interpretazione della normativa applicabile, la cui corretta esegesi non è appannaggio esclusivo degli enti previdenziali, pubblici e privati. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che aveva escluso la responsabilità di INARCASSA per aver erroneamente prospettato all'assicurato l'inapplicabilità di una normativa più favorevole, peraltro esplicitando – e così consentendo di vagliare criticamente - le giustificazioni dell'orientamento prescelto).

    Art. 54 · Art. 1218 c.c. · Art. 1175 c.c. · Art. 1176 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

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urn:nir:stato:legge:1989-03-09;88~art54 · fonte su Normattiva