Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonche' la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette puo' essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 dicembre 1991, n. 412

3

La L. 30 dicembre 1991, n. 412 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che " Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano gia' conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilita' delle somme indebitamente percepite. " Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio -7 febbraio 1993, n. 39 (in G.U. 1a s.s. 17/2/1993, n. 8) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 1 della L. 30 dicembre 1991, n. 412 (che ha modificato il comma 2 del presente articolo) "nella parte in cui e' applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data."

Testo vigente dal 31 dicembre 1991

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Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 52, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 2169/2026

    2 febbraio 2026
    • PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI)
    • OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI

    In tema di indebito previdenziale, l'omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto alla pensione o sulla sua misura, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente, non si traduce in un mero silenzio ma integra dolo del pensionato, idoneo a escludere l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute in deroga alla regola generale di cui all'art. 2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato il dolo nella condotta dell'orfano maggiorenne richiedente la pensione di reversibilità della madre deceduta, in qualità di figlio inabile al lavoro, senza comunicare all'Inps lo svolgimento, alle dipendenze di ente pubblico, di attività di lavoro non terapeutico - al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 8 comma 1-bis della l. n. 222 del 1984 - non conoscibile dall'Istituto almeno sino al subentro all'Inpdap nella gestione della relativa posizione assicurativa).

    Art. 52 · Art. 2033 c.c. · Art. 13 Disposizioni in materia di finanza pubblica · Art. 8 Revisione della disciplina della invalidita' pensionabile

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 33054/2025

    18 dicembre 2025
    • PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI)
    • ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI

    In tema di pensione di reversibilità, il termine legale di sessanta giorni per trasmettere la comunicazione dei dati reddituali, fino a quel momento omessa, previsto a pena di revoca della prestazione, dall'art. 35, comma 10-bis del d.l. n. 207 del 2008, conv. con l. n. 14 del 2009, come modif. dall'art. 13, comma 6, lett. c) del d.l. n. 78 del 2010, conv. con l. n. 122 del 2010, decorre dalla effettiva sospensione della prestazione - quale atto prodromico con finalità sollecitatorie e di tangibile ammonimento delle conseguenze a cui il beneficiario della reversibilità 152 <!-- pag. 153 --> va incontro in caso di omissione - e non dalla mera comunicazione del provvedimento di sospensione adottato dall'Ente previdenziale, imponendosi, alla luce del tenore letterale del testo normativo e di una lettura sistematica e finalistica dell'intera disciplina, una interpretazione restrittiva dell'effetto decadenziale del diritto alla prestazione.

    Art. 52 · Art. 13 Disposizioni in materia di finanza pubblica

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 10384/2025

    19 aprile 2025
    • PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI)
    • ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI

    In tema di indebito previdenziale, l'irripetibilità ex art. 52 della l. n. 88 del 1989 (come modificato dall'art. 13 della l. n. 412 del 1991) non può essere invocata in relazione a trattamenti previdenziali integrativi previsti da contratti collettivi o norme regolamentari, essendo oggetto di una regolamentazione speciale, che deroga alla disciplina generale in materia di indebito, riferibile alle sole pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria ed alle sue forme e gestioni obbligatorie sostitutive o integrative, e pertanto non estensibile, in assenza di specifica previsione di legge, ai sistemi previdenziali privatizzati, caratterizzati da autonomia e specialità. (Fattispecie relativa ad ipotesi di indebito sorto a seguito della riduzione, per concorrente reddito di impresa, della pensione erogata da una cassa previdenziale privatizzata).

    Art. 52 · Art. 13 Disposizioni in materia di finanza pubblica · Art. 2033 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

10 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 264/2004

    Questione infondata
    22 luglio 2004

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 260, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell’art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l’irripetibilità della somme indebitamente percepite a titolo di indennità di accompagnamento negli stesse limiti degli indebiti previdenziali. Come la Corte ha già chiarito, rientra nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell’una o dell’altra prestazione, non sussistendo una esigenza costituzionale che imponga per l’indebito previdenziale e per quello assistenziale un’identica disciplina. - V. sentenza citata n. 448/2000.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 52 Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 448/2000

    Questione infondata
    27 ottobre 2000

    Riuniti i giudizi, Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art.1, commi 260 - 265, della legge 23 dicembre 1996, n.662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e dell'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n.88 (Ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL), sollevate, in relazione agli artt. 3 e 38, primo comma, della Costit…

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 2033 c.c. · Art. 52 Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 492/1994

    Questione inammissibile
    30 dicembre 1994

    Manifesta inammissibilità della questione in quanto il giudice 'a quò, muovendo, nel prospettarla, dal presupposto che per le prestazioni assistenziali come quella (pensione di inabilità a carico del Ministero dell'interno) in relazione alla quale si è contestato, nel giudizio 'a quò, il richiesto rimborso di somme non dovute, vigesse un principio di incondizionata ripetibilità dell'indebito, senza tener conto della norma dell'art. 3-ter del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850 (convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 1977, n. 29) che, disponendo che la revoca della concessione dei benefici economici corrisposti agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento, non consente il recupero delle somme anteriormente corrisposte - e senza neppure considerare che, d'altra parte, solo a partire dall'1 gennaio 1994, nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento della pensione di invalidità civile, l'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, prevede la ripetizione di tutti i ratei percepiti nell'ultimo anno che precede la revisione, ha erroneamente individuato la disposizione applicabile. red.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 52 Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro · Art. 13 Disposizioni in materia di finanza pubblica

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1989-03-09;88~art52 · fonte su Normattiva