Art. 42
[1](Nullita' di atti aventi per oggetto l'importo dei prestiti Inefficacia di atti riguardanti quote cedute).
[2]Sono nulli di pieno diritto i sequestri, i pignoramenti e le cessioni aventi per oggetto l'importo del prestito che il mutuante corrisponde all'impiegato o salariato, verso cessione di quote di stipendio o salario. Sono nulle del pari le procure e le delegazioni a riscuotere in qualsiasi forma rilasciate dall'impiegato o salariato per la riscossione dell'importo del mutuo. Sono inefficaci, rispetto allo Stato ed agli altri enti dai quali i cedenti dipendono, i sequestri, i pignoramenti e le alienazioni delle quote di stipendio o di salario cedute.
Testo vigente dal 29 aprile 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva