Ristrutturazione della Cassa depositi e prestiti
Art. 3 — Operazioni di raccolta
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La Cassa depositi e prestiti per l'attuazione dei suoi fini istituzionali utilizza:
- a)il fondo di dotazione;
- b)i fondi provenienti dal risparmio postale;
- c)i fondi provenienti dal servizio dei conti correnti postali, nei limiti di cui alla legge 15 aprile 1965, n. 344;
- d)i fondi provenienti dall'emissione di titoli;
- e)i rientri di capitale;
- f)prestiti esteri.
Testo in vigore dal 19 maggio 1983 al 21 marzo 1993
