Ristrutturazione della Cassa depositi e prestiti

Art. 3 — Operazioni di raccolta

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La Cassa depositi e prestiti per l'attuazione dei suoi fini istituzionali utilizza:

  • a)il fondo di dotazione;
  • b)i fondi provenienti dal risparmio postale;
  • c)i fondi provenienti dal servizio dei conti correnti postali, nei limiti di cui alla legge 15 aprile 1965, n. 344;
  • d)i fondi provenienti dall'emissione di titoli;
  • e)i rientri di capitale;
  • f)prestiti esteri.

Testo in vigore dal 19 maggio 1983 al 21 marzo 1993

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-05-13;197~art3 · fonte del testo