Art. 363

[1]La Cassa di risparmio per le provincie lombarde, l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed il Monte dei Paschi di Siena, sono autorizzati a versare in conto corrente alla Cassa depositi e prestiti, in deroga anche ai limiti segnati dai loro statuti, le somme occorrenti ad integrare quelle delle quali potra' disporre la Cassa stessa per la costruzione delle case dell'Istituto nazionale, fino a raggiungere, insieme ai finanziamenti di cui all' art. 364, ultimo comma, l'importo complessivo di L. 540.000.000 aumentabili gradualmente con disposizione da adottarsi con decreto Reale.

[2]Tale autorizzazione puo', con deroga alle rispettive norme statutarie, essere estesa alle Casse di risparmio ordinarie e ad ogni altro istituto di credito e di previdenza mediante decreto Reale su proposta del Ministro per le finanze di concerto con quelli pei lavori pubblici e per le corporazioni.

[3]Lo stesso Ministro per le finanze di concerto con i due Ministri suindicati, sentito il Comitato centrale dell'Istituto ed i consigli di amministrazione degli istituti interessati, puo' fissare la misura e l'epoca dei versamenti in conto corrente alla Cassa depositi e prestiti da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

[4]Il saggio d'interesse sulle somme che la Cassa depositi e prestiti destinera' alle operazioni di che trattasi, tanto sui fondi propri o delle gestioni annesse quanto su fondi degli istituti di previdenza, sara' determinato o variato, quando occorra, dal Ministro per le finanze, su proposta del Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degl'istituti di previdenza, udito il Consiglio di amministrazione della Cassa stessa e sentito il parere della Commissione parlamentare di vigilanza, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

[5]Le somme che saranno invece versate in conto corrente dagli altri istituti sopraindicati, frutteranno un interesse non superiore al limite massimo che sara' fissato ed occorrendo variato con decreto Reale promosso dal Ministro per le finanze con decorrenza dal giorno di invio graduale di esse, da farsi su richiesta della Cassa depositi e prestiti, e saranno rimborsate di mano in mano che essa le riscuotera' dall'Istituto mutuatario, ai sensi degli articoli 359 e 369 del presente testo unico.

[6]La Cassa depositi e prestiti, con l'autorizzazione del Ministro per le finanze, puo', con le stesse norme, ricevere anticipazioni di fondi anche dalle Amministrazioni da cui dipendono gli impiegati ammessi a fruire degli alloggi dell'Istituto.

[7]Agli effetti del disposto di cui all'art. 345, lettera h) e per fornire l'Istituto dei mezzi all'uopo necessari, gli enti indicati nel presente articolo, oltre che la Cassa depositi e prestiti, sono autorizzati ad eseguire ulteriori versamenti, da convertirsi in altrettanti mutui con ammortamento cinquantennale a termini dell'art. 364, fino all'importo complessivo di cinquanta milioni di lire. Nelle norme previste dallo stesso art. 345 lettera h), sara' pure regolata la esecuzione delle disposizioni dei presente comma.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art363 · fonte su Normattiva