Art. 4 — Conto economico
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((Gli utili netti annuali della Cassa depositi e prestiti saranno attribuiti per non meno del 25 per cento al fondo di riserva, che sara' investito in titoli di Stato, garantiti dallo Stato o emessi da primarie istituzioni creditizie e, per il rimanente, comunque in misura non inferiore al 50 per cento, al fondo di dotazione.)) Le eventuali perdite di esercizio che non si siano potute ripianare con gli utili netti conseguiti nel triennio successivo o con l'impiego del fondo di riserva, vanno a riduzione del fondo di dotazione.
Testo in vigore dal 21 marzo 1993 al 1 settembre 1999
