Ristrutturazione della Cassa depositi e prestiti
Art. 7 — Consiglio di amministrazione
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Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e' composto:
- a)dal Ministro del tesoro o da un suo delegato che lo presiede;
- b)dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
- c)dal ragioniere generale dello Stato;
- d)dal direttore generale del Tesoro;
- e)da due esperti in materie finanziarie scelti dal Ministro del tesoro e nominati con suo decreto;
- f)da tre esperti in materie finanziarie, scelti da terne presentate dalla Conferenza dei presidenti delle giunte regionali, dall'UPI, dall'ANCI e nominati con decreto del Ministro del tesoro in rappresentanza, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni. Il mandato degli esperti di cui alle lettere e) ed f) del precedente comma e' di quattro anni ed e' rinnovabile per non piu' di una volta. Le nomine dei componenti del consiglio di amministrazione di cui alle lettere e) ed f) sono soggette alle disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14. I compensi spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro del tesoro.
Testo in vigore dal 19 maggio 1983 al 1 luglio 2025
