Art. 8 — Attribuzioni del consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione delibera: ((a) sulla concessione dei finanziamenti nonche' sull'acquisizione e sull'alienazione di partecipazione nei soggetti disciplinati dal titolo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e negli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 6 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;))
- b)sullo stato di previsione delle spese di amministrazione;
- c)sui rendiconti annuali;
- d)sull'emissione di titoli;
- e)sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
- f)sulle procedure di acquisizione di beni e servizi;
- g)sulla determinazione degli organici, nonche' sull'ordinamento e l'organizzazione del personale, in attuazione delle norme di legge e degli accordi collettivi di cui al successivo articolo 11;
- h)su ogni altro argomento che non sia riservato alla competenza di altri organi della Cassa depositi e prestiti. Il consiglio di amministrazione adotta i provvedimenti concernenti il personale della Cassa depositi e prestiti e, limitatamente a tale materia, e' integrato da quattro rappresentanti del personale, eletti in base alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive integrazioni e modificazioni.
Testo vigente dal 1 gennaio 1994
