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Il Ministro per il tesoro, previo parere del comitato di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, puo' concedere agli istituti speciali abilitati la garanzia sussidiaria dello Stato sui finanziamenti di cui alla presente legge. Si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni della legge 4 febbraio 1956, n. 54, senza la limitazione prevista per gli interessi di mora dell'articolo 5 della legge stessa e compresa la facolta' per il predetto comitato di consentire nel corso dei finanziamenti proroghe alla durata delle garanzie sussidiarie dello Stato. In relazione alla garanzia sussidiaria dello Stato non si applicano le disposizioni dell'articolo 1957 del codice civile. Fino all'entrata in vigore della riforma tributaria, ai finanziamenti previsti dalla presente legge, al loro atti modificativi ed estintivi, alle garanzie da chiunque prestate anche nel corso dei finanziamenti stessi, alle relative formalita', alla provvista ed al trasferimento di fondi si applica il regime tributario previsto dall'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228, mentre alle operazioni conseguenti all'adempimento di condizioni richieste dagli Istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 7, si applicano le esenzioni previste dall'articolo 6 del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1965, n. 123, nonche' dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1966, n. 1133.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1971 al 22 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1971-12-01;1101~art10 · fonte su Normattiva