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Ai finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono estese, in quanto applicabili, le norme contenute negli articoli 6 e 9, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni. In caso di estinzione anticipata volontaria totale di un finanziamento ovvero di espropriazione forzata ovvero di fallimento di una impresa finanziata, il pagamento del contributo di interesse cessa, rispettivamente, a partire dalla data di estinzione o dalla data della ripartizione finale dell'attivo. In caso di estinzione anticipata volontaria parziale di un finanziamento il contributo di interesse e' proporzionalmente ridotto.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1971 al 22 settembre 1977
