La ritenuta straordinaria sugli stipendi dei magistrati, istituita dall'art. 6 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1598, e modificata dal regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2775, e dalla legge 8 luglio 1929, n. 1276, e' stabilita nella misura del 0,30 per cento sul trattamento globale stabilito dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, sulla distinzione dei magistrati secondo le funzioni e sul trattamento economico della magistratura. La disposizione del comma precedente ha decorrenza dalla entrata in vigore della legge 24 maggio 1951, n. 392.

Testo vigente dal 15 gennaio 1952

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urn:nir:stato:legge:1951-12-18;1560~artunico · fonte del testo