Con decorrenza dal 1 luglio 1959, la pensione normale spettante al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, che abbia venti anni di servizio effettivo, e' pari al quarantaquattro per cento dell'ultimo stipendio integralmente percepito e degli altri eventuali assegni utili a pensione. Per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo anno di servizio effettivo, la pensione di cui sopra e' aumentata dell'uno e ottanta per cento del predetto stipendio e degli altri eventuali assegni utili a pensione, fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento degli emolumenti sopra specificati a quaranta anni di servizio utile. Agli effetti della partecipazione al fondo credito impiegati e salariati dello Stato, del trattamento di previdenza e di assistenza sanitaria, e delle relative ritenute e contributi, nonche' ai fini dell'applicazione della ritenuta in conto entrate Tesoro e del contributo per la costruzione delle case ai lavoratori, gli stipendi indicati nelle tabelle annesse alla legge 29 dicembre 1956, n. 1443, sono computabili in ragione dell'80 per cento.

Testo vigente dal 16 luglio 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-07-07;470~art1 · fonte del testo