[1]Devoluzione all'erario dei compensi per gli arbitrati

[2]Le somme dovute al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, ed ai magistrati amministrativi regionali a titolo di compenso per lo svolgimento delle funzioni di arbitro debbono essere versate da coloro che sono tenuti ad erogarle direttamente in conto entrate del tesoro, nella misura dell'ottanta per cento. ((3)) Degli avvenuti versamenti e' data di volta in volta comunicazione all'ufficio di appartenenza del magistrato ovvero dell'avvocato o procuratore dello Stato interessato. ((3)) Per gli arbitrati di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 113, continua inoltre ad applicarsi la ritenuta ivi prevista.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

(3

) La Corte Costituzionale con sentenza 19-23 aprile 1985, n. 116 (in G.U. 1a s.s. 30/04/1985, n. 101) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi primo e secondo del presente articolo.

Testo vigente dal 1 maggio 1985

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 116/1985

    Ha colpito questo articolo
    23 aprile 1985

    Allorché dei magistrati ordinari o amministrativi ovvero della giustizia militare, nonché avvocati o procuratori dello Stato, svolgono funzioni arbitrali, la naturale identità dell'opera da essi svolta rispetto a quella esplicata da tutti gli altri, non consente che il compenso dovuto ai primi sia pari ad appena un quinto di quello corrisposto ai secondi, ne' lo status di magistrati e di difensori dello Stato giustifica la falcidia dei compensi a cui non sono per contro soggetti gli esercenti di altre pubbliche funzioni e gli altri dipendenti pubblici. Ne' a conferire una qualche ragionevolezza a tale disparità di trattamento giova una sorta di "disaffezione" dall'esercizio di funzioni arbitrali che a magistrati e procuratori dello Stato potrebbe venire dal prelievo pecuniario sia perché unica "disaffezione" valida sarebbe il divieto di esercitare le dette funzioni, sia perché non può senza contraddizioni il potere legislativo per un verso dissuadere i magistrati dall'arbitrato e per altro verso chiamarli a far parte dei collegi arbitrali previsti dall'art. 45 del Capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici (approv. con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063). Ne', infine, va tralasciata la discrasia tra avvocati e procuratori dello Stato e avvocati e procuratori degli uffici legali costituiti presso gli enti locali e qualsiasi altra amministrazione o istituzione pubblica, soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle province o dei comuni, che, pur essendo soggetti alla disciplina forense, rivestono qualità di impiegati e non di professionisti. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 15, primo e secondo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, che stabilisce a carico dei magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militari, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato, il versamento, nella misura dell'ottanta per cento, dei compensi spettanti per svolgimento di funzioni arbitrali. - Sulla illegittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui escludeva dal diritto ai compensi per la partecipazione alla decisione dei ricorsi in materia tributaria i componenti di commissioni tributarie impiegati amministrativi dello Stato con trattamento onnicomprensivo. V. S. n. 130/1982.

    Art. 15 Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 273/1985

    Illegittimità dichiarata
    8 novembre 1985

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 15, commi primo e secondo, della l. 2 aprile 1979, n. 97, nella parte in cui dispongono il versamento all'Erario dell'80% del compenso spettante ai magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, e agli avvocati dello Stato, per l'opera prestata negli arbitrati, in quanto le disposizioni impugnate sono già state dichiarate illegittime. - S. n. 116/1985.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 53 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1979-04-02;97~art15 · fonte su Normattiva