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Le pubbliche Amministrazioni che corrispondono contributi o premi ad imprese commerciali non possono procedere alla erogazione delle somme dovute se non risulta dimostrato che le imprese hanno operato le ritenute prescritte dai commi primo e secondo dell'articolo 128 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sulle somme corrisposte nello svolgimento della specifica attivita' alla quale si riferisce il contributo o il premio.

Testo in vigore dal 15 maggio 1962 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-04-21;226~art2 · fonte del testo