Art. 2
Le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° aprile 1957, sono riliquidate, con effetto dalla data predetta, applicando le norme ed i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, ed alla legge 11 luglio 1956, n. 734, e considerando gli stipendi derivanti dall'applicazione della presente legge.
Testo vigente dal 17 agosto 1957
