[1]I trattamenti complessivi di pensione spettanti ai titolari di pensioni di vecchiaia e invalidita' liquidate dal Fondo con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1950, sono riliquidati, con effetto dal 1 gennaio 1956, sostituendo agli importi di pensione indicati nell'art. 8 della legge 2 settembre 1951, n. 1101, quelli stabiliti nella seguente tabella:
[2]((Importo annuo del nuovo trattamento complessivo di pen- sione spettante con Classe di importo decorrenza dal 1° della pensione base annua gennaio 1969
[3]1ª fino a lire 499..................... 395.850 2ª da lire 500 " 999..................... 468.650 3ª " 1.000 " 1.499..................... 526.500 4ª " 1.500 " 2.499..................... 581.100 5ª " 2.500 " 3.499..................... 634.400 6ª " 3.500 " 4.999..................... 715.650 7ª " 5.000 " 6.499..................... 793.650 8ª " 6.500 " 7.999..................... 868.400 9ª " 8.000 " 9.999..................... 939.250 10ª " 10.000 " 11.999..................... 977.600 11ª " 12.000 " 14.999..................... 1.014.000 12ª " 15.000 " 17.999..................... 1.020.500 13ª " 18.000 " 23.999..................... 1.025.050 14ª " 24.000 " 29.999..................... 1.028.950 15ª " 30.000 " 41.999..................... 1.032.200 16ª " 42.000 " 53.999..................... 1.033.500 17ª " 54.000 " 65.999..................... 1.034.150 18ª " 66.000 in poi........................... 1.034.800))
[4]Il trattamento complessivo di pensione spettante ai superstiti, la cui pensione derivi da quella liquidata o che sarebbe spettata allo iscritto con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950, e' determinato, con effetto dal 1° gennaio 1956 o dalla decorrenza della pensione di riversibilita', se posteriore, applicando al corrispondente trattamento diretto, calcolato secondo la tabella precedente, le percentuali di cui all'art. 35 della presente legge.
[5]Il predetto nuovo trattamento complessivo di pensione diretta o indiretta o di riversibilita' comprendente anche la quota di pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti accreditata al Fondo ai sensi dell'art. 80, viene pagato dal Fondo stesso suddiviso in 13 quote, con le modalita' previste dall'art. 24.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 luglio 1971, n. 587
3La L. 29 luglio 1971, n. 587 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che i trattamenti complessivi di pensione spettanti ai titolari di pensione di vecchiaia e invalidita' in essere alla data del 1 gennaio 1969, liquidati dal Fondo con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1950, sono riliquidati, come nella tabella sopra modificata, nei quali sono assorbiti gli scatti di scala mobile maturati a tutto il 31 maggio 1966.
Testo vigente dal 1 settembre 1971
